(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritā straniere, non č necessaria, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all'Unione Europea, la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.