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Articolo 543 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

Dispositivo dell'art. 543 Codice di procedura penale

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale(1) è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza [536].

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato [694].

Note

(1) La pubblicazione della sentenza in questi casi non opera come pena accessoria, ma come mezzo per riparare al danno patito. Ne sono un esempio le ipotesi di calunnia (art. 368) o diffamazione (art. 595).

Ratio Legis

La ratio di tale norma si ravvisa nell'eventualità che la pubblicazione della sentenza di condanna venga utilizzata ai fini della riparazione del danno non patrimoniale da reato che la parte civile può chiedere al giudice penale.

Spiegazione dell'art. 543 Codice di procedura penale

La pubblicazione della sentenza, come disciplinata dall'art. 186, ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno (ad es. nel caso di condanna per diffamazione ex art. 595 essa può costituire un valido mezzo per riparare l'offesa all'onore ed al decoro), diversamente dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 36 che ha natura di pena accessoria.

La pubblicazione come forma di risarcimento è pertanto strettamente correlata al tipo di reato ed al tipo di condotta per il quale viene disposta, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto, la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.

Per essere pubblicata la sentenza di condanna vi deve essere apposita richiesta della parte civile, ed è ordinata dal giudice con la stessa sentenza.

La pubblicazione ha luogo a spese del condannato ed eventualmente a spese del responsabile civile, mediante inserimento, anche fino a due volte, in giornali indicati dal giudice, considerando la diffusione della testata giornalistica. La sentenza può essere pubblicata sia per estratto che per intero.

Dal comma 3 si ricava che il giudice non può rimediare all'inerzia del soggetto delegato alla pubblicazione, posto che in tal caso è necessario l'intervento della parte civile, che può anticipare le spese, co diritto a vedersele ripetere.

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