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Articolo 154 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Liberazione dell'imputato prosciolto

Dispositivo dell'art. 154 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. L'imputato detenuto č posto in libertā immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L'imputato prosciolto e la persona di cui č comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalitā conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. Č vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

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