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Articolo 502 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

Dispositivo dell'art. 502 Codice di procedura penale

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento(1), il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

Note

(1) Rilevano tutti i casi in cui, per ragioni anche contingenti o occasionali, viene a configurarsi una situazione di impossibilità assoluta di tali soggetti a comparire nella pubblica udienza.

Ratio Legis

L'esame incrociato non solo dei testimoni, ma anche di ogni altro soggetto rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del dibattimento di tipo accusatorio, diretto a far emergere gli elementi di conoscenza e verificare l'attendibilità delle persone escusse.

Spiegazione dell'art. 502 Codice di procedura penale

Dato il principio di economia processuale, ai sensi del quale il processo deve avere una ragionevole durata (art. 111 Cost.), il legislatore ha preferito porre rimedio alle situazioni in cui il testimone, il perito o il consulente tecnico sia assolutamente impossibilitato a presenziare in dibattimento.

In tali ipotesi, i soggetti impossibilitati possono essere esaminati nel luogo in cui si trovano (ad es. ospedale), dandone preventiva comunicazione all'esaminando stesso ed alle altre parti ai sensi dell'articolo 477, comma 3.

L'esame segue la disciplina generale, salvo l'importante rilievo secondo cui innanzitutto è assente il pubblico e, in secondo luogo, le parti private e l'imputato sono rappresentate solo dai rispettivi difensori. Solo in riferimento all'imputato, ed in un'ottica di tutela delle sue esigenze difensive prevalenti rispetto agli interessi degli altri soggetti, il giudice può ammetterne la presenza nel luogo dell'esame, su richiesta dello stesso o del suo difensore.

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