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Articolo 485 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Rinnovazione della citazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 485 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art 39, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.]


Brocardi

Contumacia

Massime relative all'art. 485 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11495/1998

In tema di rinnovazione della citazione, il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 485 c.p.p., non può essere individuato nella semplice «possibilità» che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, bensì richiede la sussistenza della «probabilità» di tale difetto di effettiva conoscenza.

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