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Articolo 476 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Reati commessi in udienza

Dispositivo dell'art. 476 Codice di procedura penale

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge(1), disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti [380, 381].

2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [372, 378 c.p.](2)(3).

Note

(1) Viene qui riconosciuto al P.M. un eccezionale potere di arresto, consentito tanto in via obbligatoria quanto facoltativa (artt. 380 e 381).
(2) Disposizione emblematica che segna la rottura con la tradizione inquisitoria del codice previgente, imperniata sul riconoscimento di una verità precostituita nei verbali di istruzione, verità dalla quale non era consentito discostarsi.
È vietato anche l'arresto successivo del testimone supposto falso, quindi fuori dall'udienza, mancando in tal caso i requisiti della flagranza.

Ratio Legis

Tale tipologia di arresto in flagranza risponde ad una duplice funzione: quella di impedire l'ulteriore protrazione della condotta antigiuridica e quella di considerare il particolare contesto i cui il reato viene ad esplicitarsi.

Spiegazione dell'art. 476 Codice di procedura penale

La norma in commento prevede innanzitutto che non è consentito l'arresto del testimone in udienza per i reati concernenti il contenuto della deposizione. Il principio in esame trova il suo fondamento sia nella salvaguardia dell'economia processuale e della celerità del procedimento, sia e soprattutto nel fatto che è ritenuto prevalente l'interesse ad una testimonianza completa ed incentrata maggiormente sui fatti di causa, piuttosto che sulla eventuale responsabilità penale del testimone per falsa testimonianza (v. articolo 372 c.p.). La testimonianza deve quindi innanzitutto svolgersi nella sua interezza, senza interruzioni di sorta. Sarà poi il pubblico ministero a proseguire nelle sue determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale per il reato commesso nel corso della deposizione.

I soli casi in cui è ammesso l'arresto in udienza sono quelli per cui è consentito l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 che, per la particolare gravità del fatto di reato, impongono di sospendere momentaneamente il corso dell'udienza.

Massime relative all'art. 476 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26041/2004

Il falso ideologico postula necessariamente l'occultamento della situazione reale: ne consegue che commette il reato il pubblico ufficiale il quale, nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio, rediga un parere tecnico volontariamente non corrispondente al vero, e sulla base del quale la P.A. assuma la decisione di concedere una variante alla concessione edilizia rilasciata ad un privato. (Nella fattispecie nel parere si attestava che la richiesta variante avrebbe implicato una diversa distribuzione interna dei piani dell'edificio, mentre dagli atti era poi emerso che la variante avrebbe in realtā comportato una diversa destinazione d'uso dei locali).

Cass. pen. n. 2605/1994

L'arresto della persona informata sui fatti, effettuato dalla P.G. o dal P.M. mentre la stessa viene sentita nel corso delle indagini preliminari ed č sospetta di falsitā o reticenza, integra la violazione dell'art. 476 secondo comma c.p.p., che sancisce il divieto dell'arresto in udienza del testimone falso o reticente.

Corte cost. n. 390/1991

(Omissis). L'art. 476 del nuovo codice di procedura penale a differenza del corrispondente art. 435 del codice previgente, escludendo la possibilitā di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, ma rinviandola ad uno successivo, sia pure con rito direttismo o immediato, esprime la volontā di far prevalere, rispetto alle esigenze di celeritā del dibattimento per i reati consumati in udienza, quella di garanzia della serenitā e obiettivitā dei giudizi, nonché della imparzialitā e terzietā del giudice e del principio di uguaglianza dei cittadini. (Omissis).

Cass. pen. n. 2877/1991

Si applicano le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, concernenti la facoltā di arresto e la forma ordinaria del rito (art. 476), al reato commesso dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale, nell'udienza dibattimentale di una corte d'assise in processo che prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Nella specie, trattavasi di oltraggio a magistrato in udienza).

Cass. pen. n. 2255/1991

Mentre il procedimento per il reato di falsa testimonianza, per l'intrinseco collegamento, ricavabile anche dalla disciplina di diritto sostanziale, con il processo principale, deve ritenersi assoggettato, se commesso in un'udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, alla disciplina di diritto intertemporale di cui all'art. 241 e seguenti delle norme transitorie, i procedimenti per altri reati commessi in udienza, in quanto solo occasionalmente collegati al processo principale, sono assoggettati, se commessi in un'udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, alla nuova disciplina codicistica. Ne consegue che, se nel corso di uno di tali processi, venga commesso in udienza un reato diverso dalla falsa testimonianza, competente a disporre l'arresto č il pubblico ministero a norma dell'art. 476, primo comma, c.p.p. e competente per la convalida č il giudice per le indagini preliminari, a norma degli artt. 390 e 391 dello stesso codice.

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