(massima n. 1)
(Omissis). L'art. 476 del nuovo codice di procedura penale a differenza del corrispondente art. 435 del codice previgente, escludendo la possibilitą di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, ma rinviandola ad uno successivo, sia pure con rito direttismo o immediato, esprime la volontą di far prevalere, rispetto alle esigenze di celeritą del dibattimento per i reati consumati in udienza, quella di garanzia della serenitą e obiettivitą dei giudizi, nonché della imparzialitą e terzietą del giudice e del principio di uguaglianza dei cittadini. (Omissis).