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Articolo 463 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

Dispositivo dell'art. 463 Codice di procedura penale

1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile [648](1).

2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione [587].

Note

(1) L'opposizione sortisce un effetto estensivo, limitatamente ai casi in cui il decreto di condanna sia stato pronunciato contro una pluralità di imputati per il medesimo fatto.

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto la possibilità di dissentire rispetto a tale rito speciale, che compromette notevolmente il diritto alla difesa.

Spiegazione dell'art. 463 Codice di procedura penale

Al fine di prevenire il rischio di un contrasto tra giudicati, la norma in oggetto sancisce il principio secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., l'opposizione presentata solo da uno o da alcune di esse sospende gli effetti del decreto penale nei confronti di tutti. Ciò significa che il decreto non può essere dichiarato esecutivo trascorsi quindici giorni dall'ultima notifica di esso. Il medesimo principio si applica qualora l'opposizione sia presentata da una o da solo alcune delle persone civilmente obbligate per la pena pecuniaria.

Massime relative all'art. 463 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3309/2018

In ipotesi di decreto penale di condanna emesso nei confronti di più soggetti per lo stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi comporta nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 463 cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione del decreto sino all'irrevocabilità della pronuncia conseguente all'opposizione, intervenuta la quale, il decreto penale di condanna diviene definitivo anche per i non opponenti, salvi gli effetti estensivi nei loro confronti dell'eventuale sentenza di proscioglimento nei casi tassativamente enunciati dall'art. 464 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva considerato definitivo il decreto penale di condanna per il non opponente, con conseguente impossibilità per lo stesso di avvalersi degli effetti favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione pronunciata nei confronti del coimputato opponente, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 464 cit.).

Cass. pen. n. 16023/2016

Il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore di fiducia, nominato successivamente all'emissione del decreto, ma prima che questo venga inoltrato per le notificazioni ai destinatari indicati dall'art. 463, comma terzo, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 14884/2003

In tema di procedimento per decreto, nell'ipotesi prevista dall'art. 463, comma 1 c.p.p., in cui l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, la sospensione non può comportare per questi ultimi l'effetto negativo del mantenimento del sequestro preventivo, poiché la non opposizione del decreto di condanna ha determinato la definitiva cessazione dell'attività illecita che la misura cautelare ha inteso impedire. (In applicazione di tale principio la Corte, nell'accogliere il ricorso dell'imputato, ha ritenuto che erroneamente il giudice del riesame aveva escluso nei confronti dell'imputato non opponente il dissequestro dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/1985)

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