(massima n. 1)
In ipotesi di decreto penale di condanna emesso nei confronti di pił soggetti per lo stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi comporta nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 463 cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione del decreto sino all'irrevocabilitą della pronuncia conseguente all'opposizione, intervenuta la quale, il decreto penale di condanna diviene definitivo anche per i non opponenti, salvi gli effetti estensivi nei loro confronti dell'eventuale sentenza di proscioglimento nei casi tassativamente enunciati dall'art. 464 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva considerato definitivo il decreto penale di condanna per il non opponente, con conseguente impossibilitą per lo stesso di avvalersi degli effetti favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione pronunciata nei confronti del coimputato opponente, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 464 cit.).