L’art. 111
ter c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché un’efficace e agevole consultazione telematica.
Con questa ultima previsione, in particolare, si pretende una modalità che faciliti, per il lettore, l’orientamento tra gli atti inseriti nel fascicolo informatico (funzione che, nell’analogico, è svolta, in maniera più rudimentale, dall’indice). Il beneficio della transizione al digitale, evidentemente, è, da un lato, quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo; dall’altro, quello di dare maggiore effettività al
diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di
copia. La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura.
Si è posta specifica attenzione alla fase della trasmissione, prevedendo esplicitamente al comma 2 (a scongiurare possibili dubbi interpretativi) che la disposizione generale di cui al comma 1 vale anche quando la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale.
Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive, al comma 3, una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell’inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di
documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale, tra l’altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di
scritti e documenti di cui all’art.
234 c.p.p.
Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.
Al comma 4 si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'
originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.
La norma appena citata, corrispondente all’art. 16
bis, comma 9
bis del d.l. 179/2012, ha costituito nell’impianto civilistico, la cerniera indispensabile, per consentire agli atti nati analogici di essere acquisiti al fascicolo senza la firma del
cancelliere/addetto alla segreteria e di divenire originali informatici, così da poter essere estratti in modalità di duplicati o copie. La ragione della sua introduzione risiedeva nella necessità di acquisire al fascicolo analogico tali atti in deroga al disposto delle regole tecniche D.M. 44/2011 (che avevano previsto all’art. 15 che “
Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale”).
Infatti, non tutto il personale amministrativo in servizio in quegli anni (2014) disponeva di firma digitale e, introducendo questa regola, si agevolavano le cancellerie, poiché - essendo obbligatoria la
comunicazione telematica degli atti in forza dell’art. 16 d.l. 179/2012 - era possibile acquisire e comunicare il c.d. originale, senza altra formalità. Tale previsione nel sistema processuale civilistico, in cui agli avvocati è consentito l’accesso al fascicolo informatico, ha reso possibile (come esplicitamente previsto dall’art. 16
bis comma 9
bis, seconda parte, d.l. 179/2012) per l’avvocato estrarre duplicati e copie dal fascicolo informatico o ricevere via PEC dalla
cancelleria gli “originali” da utilizzare come duplicati o copie per successive attività processuali (originali/duplicati informatici, come definiti dal CAD, o copie informatiche di atti redatti come documento informatico ovvero atti che, redatti in forma di documento analogico, divengono documenti informatici in seguito all’acquisizione del cancelliere), senza firma di attestazione di conformità.
Nel sistema processuale penale, a prescindere dalla circostanza che l’estrazione degli atti dal fascicolo informatico possa avvenire in autonomia o tramite la mediazione del cancelliere, la norma è parsa utile per le ipotesi di atti che, pur nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, siano redatti, per ragioni processuali o contingenti (quali, ad esempio, il malfunzionamento) in formato analogico.
Quanto alla conversione degli atti e documenti formati come documento analogico in documento informatico, pare utile richiamare in questa sede la normativa tecnica, che spiega anche la scelta di non prevedere una disciplina parallela e concorrente per fascicolo informatico e fascicolo cartaceo, ma solo di disciplinare, in coerenza con la normativa, anche regolamentare, la formazione, la conservazione, l’aggiornamento e la trasmissione dei fascicoli informatici.
In altri termini, il fascicolo processuale è e rimane, ovviamente, unico, quand’anche fosse costituito in parte da documenti informatici ed in parte da documenti analogici, essendo volte le nuove regole a disciplinare le fondamentali regole di formazione, conservazione, gestione e trasmissione del fascicolo creato in modalità digitale. Ciò che, evidentemente, lascia impregiudicate tutte le regole dettate dal codice processuale (e dalle relative disposizioni di attuazione) che si riferiscono ai fascicoli – del
pubblico ministero o del
giudice – nelle diverse fasi processuali.
Va, sul punto, richiamato l’art. 9 D.M. 44/2011, che prevede: «
1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all’interno che all’esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento; c) dell'elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.»
E, ancora, gli artt. 14 e 15 del D.M. 44/2011, che di seguito si riportano:
Art. 14.
Documenti probatori e allegati non informatici
«
1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale».