(massima n. 1)
In tema di ordinanza cautelare, non sussiste alcuna nullitą allorquando sia indicato come luogo di adozione del provvedimento, rientrante nel concetto di data ai sensi dell'art. 111 c.p.p., una cittą diversa dalla sede del giudice ma pur sempre rientrante nella circoscrizione giudiziaria cui il magistrato sia addetto. (Applicando il principio la Corte ha ritenuto perfettamente integrato il requisito della data con l'indicazione di Treviso quale luogo di emissione del provvedimento, trattandosi di ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia che aveva agito con competenza distrettuale ai sensi dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p.).