(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuitā del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., č nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilitā della causa di non punibilitā prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuitā del fatto emessa in seguito all'udienza camerale fissata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sull'inidoneitā degli atti a sostenere l'accusa in giudizio).