(massima n. 1)
(Omissis). Ai sensi dell'art. 389 c.p.p. la pronuncia di convalida dell'arrestato o del fermo si impone, come necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell'art. 13 comma 3 Cost., gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare ancor prima dell'intervento del giudice, e dell'attivazione del procedimento di convalida. In questi casi si impone la liberazione immediata dell'arrestato da parte dell'autoritą in grado di intervenire con la maggiore tempestivitą, come prima esigenza da realizzare, indipendentemente dall'esito dell'accertamento giudiziale sulla legittimitą del provvedimento restrittivo adottato dall'autoritą di pubblica sicurezza: accertamento che, in ogni caso, potrą pur sempre essere promosso da parte del soggetto che si ritenga ingiustamente leso nel suo diritto di libertą personale mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali in grado di attivare la responsabilitą dell'organo che ha disposto l'adozione del provvedimento restrittivo. (Omissis).