(massima n. 1)
Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di misure cautelari personali, qualora concorrano circostanze aggravanti e attenuanti delle quali si debba tener conto a norma dell'art. 278 cod. proc. pen., si deve far ricorso al giudizio di comparazione, non potendo avere ingresso, a tal fine, il criterio dell'aumento massimo per le prime e della diminuzione minima per le seconde previsto dall'art. 157 cod. pen., che riguarda materia diversa e non si riferisce comunque all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale applicata a imputato minorenne). (Annulla con rinvio, Trib.min. Napoli, 28 Febbraio 2007).