(massima n. 1)
In tema di investigazioni difensive, l'attestazione, prevista dall'art. 391 ter, comma 1, lett. c), c.p.p., di aver rivolto alle persone con le quali si sono avuti colloqui non documentati o dalle quali sono state ottenute dichiarazioni scritte gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. non richiede forme particolari né, tanto meno, implica che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti summenzionati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione che il dichiarante era stato reso «edotto delle facoltą di legge e di quanto disposto con gli artt. 391 bis e ter della legge 397/2000, di cui si dą lettura, e che ha facoltą di non rispondere.