(massima n. 1)
li avvertimenti preliminari di garanzia che devono essere rivolti al dichiarante e che vanno verbalizzati analiticamente — spiegano i giudici di legittimità — non riguardano il pubblico ministero: la norma — osservano — pone i relativi obblighi esclusivamente a carico di «difensore, sostituto, investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici». (Mass. redaz.).