(massima n. 1)
Il giudice dell'udienza preliminare può validamente emettere il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 424 c.p.p., mediante la dettatura a verbale e contestuale lettura del suo contenuto, riservandosi di provvedere successivamente alla redazione dell'atto ed alla decisione sulle istanze concernenti la formazione del fascicolo per il dibattimento. Ne consegue che in tale ipotesi la data del rinvio a giudizio rimane ancorata a quella della predisposizione del verbale, mentre la successiva redazione dell'atto rappresenta una mera trascrizione di quest'ultimo ed è priva di autonomo rilievo.