(massima n. 1)
Il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, non č abnorme anche se la motivazione sia esuberante e non strettamente funzionale alla vocatio in jus, potendosi in tal caso, a norma degli artt. 431 e 491 c.p.p., disporre lo stralcio di parti di tale motivazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che il decreto che dispone il giudizio non cessa di essere tale solo perché emesso al termine del percorso valutativo espresso dal giudice di appello per confutare le ragioni che avevano indotto il Gup a pronunciare sentenza di non luogo a procedere e che la possibile influenza sul giudice del dibattimento č questione di mero fatto e rilevante solo ai fini di un eventuale stralcio di parti esuberanti della motivazione).