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Articolo 330 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Acquisizione delle notizie di reato

Dispositivo dell'art. 330 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria(1) prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Note

(1) La polizia svolge tale attività di ricerca ai sensi dell'art. 55.

Ratio Legis

Tal norma trova la propria ratio in quanto in presenza di una notizia di reato il P.M. ha l'obbligo costituzionalmente garantito di esercitare l'azione penale.

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Notitia criminis

Spiegazione dell'art. 330 Codice di procedura penale

Per notizia di reato, stante la mancanza di una definizione legislativa, si intende qualsiasi rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice penale. Non vi rientrano tutti gli atti e le informative prive di rilevanza penale (ad es. esposti in materia civile o amministrativa), che vanno invece annotati nel registro delle non-notizie di reato o modello 45.

La norma in commento affida al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria (cui la ricezione di notizie di reato è disciplinata anche dall'art. 55) l'attività di ricerca della notitia criminis, anche di propria iniziativa, al di là dunuq edella mera attesa di ricevere notizie di reato da altri soggetti (ad es. denunce, querele ecc.).

In pratica, ciò significa che il pubblico ministero può legittimamente impegnare le risorse del proprio ufficio in specifiche attività pre-investigative.

Tuttavia, tale disposizione ha suscitato non pochi dubbi dati dall'assenza di qualsiasi normativa in merito, lasciandosi dunque illimitata libertà agli organi inquirenti nell'utilizzo delle risorse (con conseguente dispendio di energie e di denaro), con una eccessiva discrezionalità nelle scelte da operare, prescindendo dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Massime relative all'art. 330 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17016/2003

L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente.

Cass. pen. n. 21689/2003

E' abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis. (Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate).

Cass. pen. n. 40542/2002

Qualora si verifichino i presupposti per la lettura in dibattimento previsti dagli artt. 512 c.p.p. (sopravvenuta impossibilità di ripetizione) e 512-bis c.p.p. (dichiarazioni rese da cittadino straniero non comparso), possono essere lette ed utilizzate come fonti di prova ai fini della decisione anche le dichiarazioni assunte a verbale dalla polizia giudiziaria in sede di presentazione orale della querela.

Cass. pen. n. 6887/1999

Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile attesoché risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essi documentati. Ne consegue che è corretto l'inserimento di tale documento nel fascicolo attesoché il principio di separazione delle fasi non si applica alle cose che, pur avendo funzione probatoria, siano precostituite rispetto all'inizio del procedimento o appartengano comunque al contesto del fatto da accertare, e tra queste il corpo del reato e le cose immediatamente pertinenti al reato stesso.

Cass. pen. n. 3261/1999

Presupposto necessario perché possano essere iniziate le indagini preliminari è l'esistenza di una notitia criminis la quale per essere tale, deve avere per oggetto un fatto specifico idoneo ad integrare estremi di reato e deve essere dotata, per la fonte da cui proviene, di adeguata credibilità. Pertanto è da escludere che possano essere promosse indagini preliminari non già sulla base di una notizia di reato ma al fine di eventualmente acquisirla, come nel caso di indagini a tappeto ed in forma indiscriminata, dirette ad accertare se eventualmente ipotetici reati siano stati commessi, essendo una tale attività consentita soltanto agli organi di polizia nell'esercizio della propria attività amministrativa di prevenzione e repressione dei reati; attività che, in quanto svolta la di fuori delle norme del codice di rito, va effettuata nel pieno rispetto delle altrui libertà, fatti salvi, ovviamente, gli specifici poteri di accertamento attribuiti da specifiche disposizioni di legge.

Cass. pen. n. 10654/1992

La relazione del curatore fallimentare è diretta al giudice delegato e non costituisce di per sé notizia di reato. Essa costituisce documento a norma dell'art. 234 c.p.p. e può, come tale, essere acquisita ed utilizzata come prova, nei limiti dell'attività accertativa delle operazioni sociali compiute.

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