(massima n. 1)
Qualora si verifichino i presupposti per la lettura in dibattimento previsti dagli artt. 512 c.p.p. (sopravvenuta impossibilitą di ripetizione) e 512-bis c.p.p. (dichiarazioni rese da cittadino straniero non comparso), possono essere lette ed utilizzate come fonti di prova ai fini della decisione anche le dichiarazioni assunte a verbale dalla polizia giudiziaria in sede di presentazione orale della querela.