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Articolo 282 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Dispositivo dell'art. 282 ter Codice di procedura penale

1. (1)Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis. Nei casi di cui all'articolo 282 bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi(2)(3)(4).

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis(3).

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 9, del D.L. 23.02.2009, n. 11.
(2) Sotto il profilo oggettivo, la misura si articola in un possibile doppio contenuto: un divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e un obbligo specifico di restare ad una determinata distanza, assorbente il primo.
(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera d) D.L. 29 novembre 2024, n. 178.

Ratio Legis

La disposizione in esame è stata introdotta in occasione dello stesso intervento legislativo che ha configurato il nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking) di cui all'art. 612 bis del codice penale

Spiegazione dell'art. 282 ter Codice di procedura penale

L'applicazione delle misure coercitive segue il principio di gradualità, oltre ai principi generali di adeguatezza delle misure in relazione alle esigenze cautelari.


Le misure cautelari coercitive sono ordinate codicisticamente in termini di progressiva afflittività, cominciando cioè da misure di contenuto meramente obbligatorio, per finire con le vere e proprie misure detentive.


La norma in esame disciplina il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone con essa legate. Pur essendo una misura introdotta in relazione la reato di atti persecutori o stalking (art. 612 bis), questa si caratterizza, in realtà, per la generale portata applicativa, non vincolata ad alcuna tipologia predeterminata di illecito penale, risultando quindi diretta ad allargare lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l'aggressore, creando uno schermo di protezione attorno al soggetto debole.

Con il provvedimento in oggetto il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa e, se il giudice ritenga opportuna una maggiore tutela, anche da luoghi frequentati da familiari, conviventi o persone comunque legate affettivamente alla persona offesa.


Il giudice deve tener conto del luogo in cui si trovi l'abitazione dell'imputato e della sua attività lavorativa, al fine di non interferire eccessivamente con la normale conduzione di vita dello stesso e non precludergli oltremodo l'opportunità di mantenere il proprio lavoro, e ciò anche in funzione di poter provvedere economicamente alla sua difesa (pagando l'avvocato per le successive fasi processuali) e permettergli di risarcire eventuali persone offese o danneggiate dal reato, oltre a poter pagare le multe e le ammende penali.

Massime relative all'art. 282 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23472/2019

In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l'applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull'attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 11/12/2018).

Cass. pen. n. 8333/2015

In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282 ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.

Cass. pen. n. 5664/2015

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l'accesso).

Cass. pen. n. 48395/2014

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Cass. pen. n. 36887/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevista dall'art. 282 ter c.p.p. può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Cass. pen. n. 27798/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).

Cass. pen. n. 19552/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter c.p.p., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

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