(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilitā della misura sia la necessitā di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilitā di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui č interdetto l'accesso).