(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l'applicabilitą della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull'attualitą del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalitą e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 11/12/2018).