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Articolo 54 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

Dispositivo dell'art. 54 ter Codice di procedura penale

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati(1)(2)(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dal d.l. n. 367, del 20 novembre 1991, convertito dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992. In base a quanto previsto dall'articolo 15 del citato d.l., «le disposizioni .... si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con decorrenza «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'art. 15 comma 2», come previsto dall'art. 16, II comma del medesimo d.l.
Qualora si verifichi la circostanza per cui si svolgano simultaneamente due indagini per lo stesso fatto di reato, attribuito al medesimo soggetto, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che si applicano gli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. relativi ai contrasti tra pubblici ministeri; non si impiega, pertanto, la normativa inerente i contrasti tra giurisdizioni.
(2) Comma modificato dall'art. 9, D.L. 18/02/2015, n. 7, con decorrenza dal 20/02/2015, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17/04/2015, n. 43 con decorrenza dal 21/04/2015.
(3) Comma ulteriormente modificato dall'art. 2-bis, comma 3, lettera a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Spiegazione dell'art. 54 ter Codice di procedura penale

Abbiamo già visto come sia il contrasto negativo (art. 54, sia il contrasto positivo (art. 54 bis, vengano risolti dal procuratore generale presso la corte d'appello o presso il procuratore generale presso la corte di cassazione, nel primo caso con semplice decisione, mentre nel secondo con decreto motivato.

Orbene, qualora si proceda per uno dei reati elencati nell'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater (essenzialmente reati legati all'associazioni criminali particolarmente pericolose e delitti con finalità terroristiche), la decisione di cui sopra viene presa sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine evidente di consentirgli una valutazione sull'eventuale sussistenza dei presupposti per dichiararsi a sua volta competente e permettergli di intervenire.

Inoltre, ma solo se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte d'appello (e non di cassazione quindi), egli informa il p.m. nazionale antimafia dei provvedimenti sinora adottati. La differenza di disciplina si spiega con il fatto che il procuratore generale presso la corte di cassazione ed il p.m. antimafia fanno parte dello stesso distretto.

Massime relative all'art. 54 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32648/2002

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento.

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