(massima n. 1)
La dichiarazione di apertura del dibattimento fatta dal pretore che si sia, poi, avveduto di una causa di incompatibilitā ed abbia rinviato il giudizio ad altra udienza davanti a un giudice diverso dello stesso ufficio giudiziario, non č di ostacolo alla richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti davanti a quest'ultimo magistrato, perché la predetta dichiarazione deve ritenersi palesemente irrilevante e irrituale.