Cass. pen. n. 34174/2025
In tema di impugnazioni, la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso la sentenza del tribunale emessa in seguito all'appello del pubblico ministero nei confronti della decisione di proscioglimento del giudice di pace, può riqualificare l'impugnativa in ricorso per cassazione in esito all'annullamento senza rinvio, per incompetenza funzionale, della sentenza di secondo grado, senza necessità di inviare gli atti al tribunale perché vi provveda, in coerenza con il disposto degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con i principi generali di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Cass. pen. n. 52186/2017
Nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
Cass. pen. n. 3186/2014
Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice. (Fattispecie in cui la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motivazione, è stata omessa in dispositivo; la S.C. ha ritenuto tale omissione dovuta ad un mero errore del giudice di merito).
Cass. pen. n. 21543/2002
Qualora la Corte di cassazione annulli senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza emessa dal giudice di appello, disponendo la confisca revocata da quest'ultimo, il giudice competente per l'esecuzione della misura di sicurezza è quello di primo grado.
Cass. pen. n. 550/1999
Nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di cassazione, non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem. Il rinvio al nuovo giudice di merito è invece necessario allorché la illegalità della decisione sussista non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Ed invero l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità. (Fattispecie che aveva applicato la pena concordata in misura illegale e che aveva omesso di disporre la misura di sicurezza patrimoniale imposta dalla legge).