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Articolo 621 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Effetti dell'annullamento senza rinvio

Dispositivo dell'art. 621 Codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso(1); in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

Note

(1) Si tratta del caso in cui la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su una materia per la quale non è ammesso l'appello, contrariamente a quanto disposto dall'art. 568, comma 5.

Ratio Legis

La norma in esame si riferisce ai casi che permettono alla corte stessa di definire il processo, senza la necessità di un nuovo giudizio di merito, realizzando finalità di semplificazione dell'iter procedurale.

Spiegazione dell'art. 621 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina nel dettaglio gli adempimenti procedurali che seguono alla declaratoria di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la corte, dopo aver annullato senza rinvio la sentenza, dispone la trasmissione degli atti al tribunale competente (ad es. tribunale penale militare).

In caso di nullità della sentenza per mancata contestazione del reato concorrente e del fatto nuovo, la corte dispone che ne sia informato il pubblico ministero, il quale provvederà ad instaurare eventualmente un nuovo procedimento penale, sempre che vi siano i presupposti. Se vi è contraddizione tra il provvedimento impugnato e un altro anteriore la cassazione ordina l'esecuzione del primo provvedimento che ha inflitto la condanna meno grave (v. art. 669), e contemporaneamente annulla il provvedimento più grave, a prescindere dalla sequenza cronologica.

Se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello, la corte trattiene la causa, e decide come se non ci fosse mai stato l'appello.

Da ultimo, qualora la corte abbia ritenuto superfluo il rinvio, per via della sufficienza degli elementi di fatto già acquisiti in precedenza dai giudici inferiori, procede direttamente alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

Massime relative all'art. 621 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 52186/2017

Nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende superfluo il rinvio al giudice di merito.

Cass. pen. n. 3186/2014

Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice. (Fattispecie in cui la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motivazione, è stata omessa in dispositivo; la S.C. ha ritenuto tale omissione dovuta ad un mero errore del giudice di merito).

Cass. pen. n. 21543/2002

Qualora la Corte di cassazione annulli senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza emessa dal giudice di appello, disponendo la confisca revocata da quest'ultimo, il giudice competente per l'esecuzione della misura di sicurezza è quello di primo grado.

Cass. pen. n. 550/1999

Nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di cassazione, non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem. Il rinvio al nuovo giudice di merito è invece necessario allorché la illegalità della decisione sussista non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Ed invero l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità. (Fattispecie che aveva applicato la pena concordata in misura illegale e che aveva omesso di disporre la misura di sicurezza patrimoniale imposta dalla legge).

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