(massima n. 1)
Nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di cassazione, non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem. Il rinvio al nuovo giudice di merito è invece necessario allorché la illegalità della decisione sussista non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge. Ed invero l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità. (Fattispecie che aveva applicato la pena concordata in misura illegale e che aveva omesso di disporre la misura di sicurezza patrimoniale imposta dalla legge).