(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, gią riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende superfluo il rinvio al giudice di merito.