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Articolo 677 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Competenza per territorio

Dispositivo dell'art. 677 Codice di procedura penale

1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento(1).

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio(2). Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161.

Note

(1) Risultano quindi irrilevanti gli eventuali successivi trasferimenti ad altro istituto, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis.
(2) La norma assegna al criterio del locus custodiae per i detenuti e al locus domicilii per i soggetti in libertà, al fine di assicurare il più stretto collegamento tra il giudice e il soggetto la cui personalità deve essere considerata.

Ratio Legis

La concreta realizzazione delle funzioni e dei fini costituzionalmente assegnati alla pena dipende in gran parte dalle regole e dal modo in cui la stessa pena viene eseguita, di qui la disciplina della magistratura di sorveglianza, cui sono affidate le delicate funzioni di controllo sull'esecuzione della pena mirate a verificare la coerenza e l'efficacia del trattamento penitenziario rispetto allo specifico fine della rieducazione del reo.

Spiegazione dell'art. 677 Codice di procedura penale

Accanto al giudice esecutivo, il codice prevede la figura del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, il quale rappresenta una giurisdizione specializzata, cui spetta la concreta realizzazione delle funzioni attribuite alla pena, vale a dire, più nello specifico, la verifica ed il controllo circa la coerenza e l'efficacia del trattamento penitenziario rispetto allo scopo, costituzionalmente prefissato, di rieducare il condannato, per poi tentare un suo reinserimento del tessuto sociale.

La norma in commento si occupa della competenza per territorio, stabilendo il criterio del c.d. locus custodiae, per i detenuti, e del c.d. locus domicilii, per i soggetti in stato di libertà.

Difatti, la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio del procedimento.

Tale regola trova, come anticipato, la sua eccezione quando l'interessato non è detenuto o internato, nel qual caso trova spazio la competenza del tribunale o del magistrato di sorveglianza in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, oppure, se questi non sono noti, nel luogo in cui venne pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, oppure di quella irrevocabile pronunciata per ultima, in caso di più sentenze.

Per consentire l'applicazione della prima regola, la norma impone al condannato non detenuto, richiedente una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento di competenza della magistratura di sorveglianza, l'obbligo, a pena di inammissibilità della richiesta, di eleggere domicilio e di comunicare qualsiasi variazione di domicilio.

Massime relative all'art. 677 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 24/2015

Nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Cass. pen. n. 53177/2014

La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti.

Cass. pen. n. 37978/2013

La competenza per territorio a decidere sull' istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 26 novembre 2010, dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, non prevedendo la normativa del 2010 espressa deroga al principio generale, non è possibile applicare la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 20479/2013

La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio.

Cass. pen. n. 12883/2012

Il Comune è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., in quanto titolare di un interesse diffuso all'osservanza dei provvedimenti sindacali volti alla tutela della sicurezza ed al bene specifico del territorio, il cui assetto urbano viene ad essere pregiudicato dal pericolo di crolli di manufatti immobiliari.

Cass. pen. n. 18775/2010

La richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p.; tale obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste; l’obbligo in questione sussiste, pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante. (Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di misura alternativa presentata dal difensore, nella quale era indicato il domicilio del proprio assistito, nella specie né latitante né irreperibile). (Mass. redaz.)

Cass. pen. n. 1137/2010

In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti.

In tema di misure alternative alla detenzione la competenza del tribunale di sorveglianza che venga a determinarsi in base al disposto di cui all’art. 656, comma 6, c.p.p. (derogatorio rispetto alla regola generale dettata dall’art. 677, comma 2, c.p.p.), rimane ferma anche nel caso in cui, sopravvenute nuove pronunce di condanna, si dia luogo all’emanazione di un provvedimento di cumulo da parte di ufficio di procura operante in altro distretto di corte d’appello.

Cass. pen. n. 46265/2007

In forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, c.p.p., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione.

Cass. pen. n. 15429/2004

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, gravante, ai sensi dell'art. 677, comma secondo bis, c.p.p., sul condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può ritenersi sufficiente la semplice indicazione, in detta domanda, del proprio indirizzo anagrafico, non essendo idonea, di per sè, tale indicazione, a rendere chiara la volontà dell'interessato di assumere detto indirizzo come proprio domicilio.

Cass. pen. n. 15425/2004

L'obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come stabilito dall'art. 677, comma secondo bis, c.p.p., sussiste anche nel caso in cui la domanda sia avanzata dal difensore, non escludendo ciò la necessità di effettuazione dei prescritti avvisi (in particolare quello per l'udienza di trattazione) anche al diretto interessato, per cui, in mancanza di detta dichiarazione o elezione, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi, così frustrandosi lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione dell'obbligo in questione.

Cass. pen. n. 19732/2003

In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, c.p.p., sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. penit., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa.

Cass. pen. n. 43571/2002

In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, come disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., al tribunale di sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione. Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero dalla revoca.

Cass. pen. n. 45714/2001

In tema di reclami avverso i provvedimenti ministeriali di applicazione, nei confronti di detenuti, del regime differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, la competenza a decidere su tali reclami, attribuita, ai sensi del successivo comma 2 bis dello stesso articolo (introdotto dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1998 n. 11) al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto è stato assegnato, ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui la sua eventuale inosservanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. pen. n. 3316/2000

In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi 3 e 4, ma non il comma 1, dell'art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso — secondo il modello dell'ora abrogato art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario — al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario. La disciplina dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990 è, infatti, una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, sicché la stessa in base ai consueti canoni interpretativi deve prevalere, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 5334/1999

Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (come nel caso in cui nell'istituto di assegnazione debbano essere eseguiti lavori che ne comportino la temporanea inagibilità), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sette mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 677, comma 1, c.p.p., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito.

Cass. pen. n. 1877/1999

Ai fini dell'individuazione del magistrato competente territorialmente a deliberare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena presentata da soggetto detenuto in pendenza di domanda di concessione di misure alternative alla detenzione, l'espressione «magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione», contenuta nel comma quarto dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), così come novellato dalla legge n. 165 del 1998, non va intesa come riferita al magistrato individuabile in relazione alla Procura investita dell'esecuzione, ma come indicativa del magistrato di sorveglianza individuabile in relazione al luogo in cui ha luogo l'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 5210/1998

In tema di conversione delle pene pecuniarie, il criterio attributivo della competenza per territorio corrisponde a quello enunciato dal primo comma dell'art. 677 c.p.p., la cui estensione copre tanto la pronuncia dell'ordine di conversione, quanto l'individuazione delle modalità esecutive.

Cass. pen. n. 2551/1998

L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma primo, c.p.p., in favore del tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma dell'art. 47 bis, comma secondo, della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), il quale, a sua volta, mediante richiamo al comma terzo, indica appunto come competente il tribunale del luogo in cui ha sede il P.M. organo dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 713/1998

L'art. 677 c.p.p. determina la competenza per territorio del tribunale e del magistrato di sorveglianza sulla base di due criteri, l'uno temporale, costituito dal momento in cui viene avanzata la richiesta o la proposta, ovvero è d'ufficio iniziato il procedimento, e uno territoriale, costituito dal luogo di residenza o di domicilio dell'interessato che si trova in stato di libertà, ovvero dal luogo in cui è situato l'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato è detenuto o internato, a nulla rilevando la circostanza che la causa che ha dato luogo alla richiesta, alla proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento si sia verificata nella giurisdizione di un tribunale diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati. (Fattispecie relativa alla revoca della detenzione domiciliare — avente luogo in Ravenna — di condannato, per effetto del superamento della pena residua minima da espiare a seguito della revoca dello speciale programma di protezione di cui all'art. 13 ter del decreto legge n. 8 del 1991; in relazione ad essa il tribunale di sorveglianza di Bologna — luogo nel quale si era iniziato di ufficio il procedimento di revoca della misura alternativa — aveva declinato la competenza in favore del tribunale di sorveglianza di Roma, assumendo che le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare si erano verificate in quest'ultima città. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna).

Cass. pen. n. 6791/1998

Una volta divenuto definitivo il provvedimento che concede la sospensione dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'eventuale richiesta di proroga non necessariamente spetta al tribunale che aveva deliberato il primo provvedimento, non configurandosi alcuna ipotesi di perpetuatio jurisdictionis, ma va determinata a norma dell'art. 677 c.p.p. che, per l'interessato in stato di libertà, individua la competenza con riferimento al luogo della sua residenza o domicilio.

Cass. pen. n. 12/1997

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. (Fattispecie in tema di conversione delle pene pecuniarie).

Cass. pen. n. 3207/1997

Ai fini della individuazione del magistrato e del tribunale di sorveglianza competenti, il luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, è equiparabile a quello di residenza o domicilio cui fa riferimento l'art. 677, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 6799/1997

In tema di competenza per territorio nel procedimento di sorveglianza relativo a soggetti sottoposti allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, l'art. 13 ter comma terzo del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, quale introdotto dall'art. 13 comma secondo del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche in legge 7 agosto 1992 n. 356 — che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha domicilio — è norma assolutamente eccezionale, in considerazione delle finalità protettive che si prefigge nei confronti di persone ritenute destinatarie di cautele rigorose al fine di salvaguardarne l'incolumità. L'eccezionalità della normativa non riguarda la sola competenza, ma anche la procedura da seguire ed i presupposti di applicazione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. Ne risulta un complesso normativo caratterizzato da un elevatissimo grado di eccezionalità, tale da derogare al principio — dettato dall'art. 677 c.p.p. e conforme al criterio generale della perpetuatio iurisdictionis — per il quale la competenza per territorio a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza è determinata dal momento della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Qualora l'interessato, pur successivamente agli atti introduttivi citati, sia ammesso allo speciale programma di protezione previsto dagli artt. 9 e seguenti del decreto legge n. 8 del 1991, il procedimento di sorveglianza deve seguire le norme dettate dall'art. 13 ter del decreto legge citato. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stata affermata dalla Suprema Corte, in sede di risoluzione di un conflitto, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, atteso che il luogo in cui il «collaboratore» deve eleggere domicilio è quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione dei programmi di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto legge n. 8 del 1991, e che la sede di detta Commissione è sita appunto in Roma).

Cass. pen. n. 2535/1996

L'art. 62, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la competenza a determinare le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, si applica anche nell'ipotesi in cui l'interessato sia ristretto in luogo diverso da quello della residenza; tale disposizione, infatti, ha natura speciale rispetto al generico precetto di cui all'art. 677, comma 1, c.p.p., che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in base all'ubicazione dell'istituto di pena o prevenzione in cui il condannato si trovi all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. La norma speciale antecedente non può, inoltre, ritenersi derogata da quella generale successiva anche in forza dell'espresso tenore dell'art. 210 disp. coord. c.p.p., il quale ha fatto salve le disposizioni di leggi o decreti disciplinanti la competenza per materia o territorio in deroga alla disciplina codicistica.

Cass. pen. n. 4614/1995

La disposizione di cui all'art. 677, comma 1, c.p.p. — secondo la quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento — va interpretata in maniera non rigorosamente letterale, nel senso che, da un lato, non può riguardare anche permanenze in carcere del tutto occasionali (appoggi temporanei per ragioni diverse: di transito, di giustizia, di esigenze del detenuto) e, dall'altro, non può ancorarsi al criterio burocratico della sede assegnata dall'Amministrazione penitenziaria, in quanto occorre verificare, caso per caso, se la permanenza del detenuto, per qualsiasi motivo, in istituto diverso da quello di assegnazione ministeriale, abbia quel minimo di stabilità che consenta almeno l'esame della personalità dello stesso, prodromico al trattamento, che è compito del sistema penitenziario nel suo complesso e non può certo interrompersi, specialmente quando la presenza di chi è in espiazione di pena in strutture diverse da quelle di assegnazione e normale destinazione si protragga per periodi di tempo significativi. (Fattispecie nella quale il detenuto, pur risultando assegnato, all'atto della presentazione della richiesta, alla casa circondariale di Vercelli, si trovava, al momento della decisione, da cinque mesi ristretto nella casa circondariale di Matera e per la quale la S.C. ha ritenuto la competenza della magistratura di sorveglianza avente giurisdizione su quest'ultimo istituto, sul rilievo che erano state raggiunte quella stabilità e consistenza di sede sufficienti a consentire conoscenza personale, diretta e continuata del detenuto stesso da parte di quest'ultima magistratura).

Cass. pen. n. 3303/1995

L'individuazione del magistrato di sorveglianza competente quando l'interessato non è detenuto né internato deve operarsi con riferimento alla nozione tecnica degli elementi distintivi indicati nell'art. 677, comma 2, c.p.p.; relativamente al criterio della «residenza», pertanto, viene in rilievo la residenza anagrafica, e non quella di fatto: per dare certezza alla individuazione del giudice competente a decidere, infatti, le regole riguardanti la determinazione della competenza debbono essere riferire ad elementi di semplice e sicura riscontrabilità e non a circostanze difficilmente verificabili.

Cass. pen. n. 3020/1994

Poiché, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, lo stato di privazione della libertà in regime di arresti domiciliari, nel quale si trovi l'imputato, si trasforma automaticamente in espiazione di pena, ne deriva che in detta ipotesi la competenza a decidere sulla istanza di applicazione di benefici penitenziari (nella specie, liberazione anticipata), va determinata, ai sensi dell'art. 677, comma 1, c.p.p. sulla base dello stesso criterio che sarebbe operante nel caso che l'interessato fosse ristretto in un istituto di pena.

Cass. pen. n. 2808/1994

Nel procedimento di sorveglianza l'incompetenza per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza.

Cass. pen. n. 2161/1994

L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma 1, c.p.p. in favore del tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, a norma dell'art. 47 bis, comma 2, L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) il quale a sua volta, mediante richiamo del comma 3, indica, appunto, come competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui risiede il pubblico ministero investito dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 4636/1994

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale a conoscere delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 677, comma primo, c.p.p., secondo cui la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, l'espressione «si trova» deve essere intesa come indicativa dell'esistenza di un rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilità fra il detenuto o internato e l'istituto penitenziario, rimanendo quindi escluso che possa assumere rilevanza la mera presenza fisica dell'interessato in un qualsiasi istituto, determinata da ragioni del tutto occasionali e momentanee, come quelle determinate da ragioni di giustizia o di semplice transito nel corso di trasferimento ad altro istituto.

Cass. pen. n. 497/1994

Il riferimento, contenuto nell'art. 677, primo comma, c.p.p. all'istituto di prevenzione o di pena in cui «si trova» l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, ai fini dell'individuazione del tribunale o del magistrato di sorveglianza territorialmente competenti a provvedere, non può essere inteso in senso meramente letterale e deve pertanto escludersi che esso ricomprenda anche permanenze del tutto occasionali del soggetto in un determinato istituto, quali ad esempio, quelle determinate da ragioni di transito o anche di giustizia, quando si tratti di appoggio temporaneo e privo di quel minimo di stabilità che consenta, se non l'instaurazione di un trattamento, quanto meno l'esame, ad esso prodromico, della personalità del detenuto. (Nella specie, pur enunciando tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata radicata la competenza del tribunale di sorveglianza sulla base di una richiesta di liberazione anticipata avanzata dal detenuto dopo 21 giorni dal di lui ingresso in un istituto cui era stato provvisoriamente assegnato per cure).

Cass. pen. n. 3290/1993

L'art. 677, primo comma, c.p.p., secondo il quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza aventi giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento, trova applicazione anche in materia di permessi.

Cass. pen. n. 3084/1993

In forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza della magistratura di sorveglianza, radicatasi presso l'ufficio avente giurisdizione sull'istituto di pena in cui l'interessato si trova al momento della richiesta o proposta, ovvero dell'instaurazione del procedimento di ufficio, rimane ferma anche nel caso che, successivamente a uno di tali eventi, l'interessato venga trasferito in altro istituto di pena. (Fattispecie in materia di istanza di permesso-premio).

Cass. pen. n. 6/1993

Le regole dell'art. 677 c.p.p. per l'individuazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si applicano, per la clausola di salvaguardia contenuta nel comma secondo dello stesso articolo, sempre che la legge non disponga diversamente. Ne consegue che, avendo a tali regole generali derogato gli artt. 62 e 66 della L. 24 novembre 1981 n. 689 in tema di applicazione e di eventuale conversione di sanzioni sostitutive, in quest'ultimo caso si dovrà avere riguardo al luogo di residenza del condannato.

Cass. pen. n. 4862/1993

La specifica previsione di regole sulla competenza per territorio contenuta negli artt. 62 e 66, della L. n. 689 del 1981 esclude l'applicabilità, in tema di conversione di sanzioni sostitutive, dell'art. 677, secondo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 3250/1992

Il magistrato di sorveglianza naturalmente competente per l'esecuzione di una misura di sicurezza è da individuarsi, a norma dell'art. 677 nuovo c.p.p., quando l'interessato è detenuto, in quello avente giurisdizione sull'istituto di pena in cui l'interessato stesso si trova al momento della richiesta del pubblico ministero o degli atti introduttivi del procedimento, non potendo avere rilievo, nel rispetto del principio della perpetuatio jurisdictionis, che, per il ritardo nell'esame della richiesta da parte dell'ufficio, nel frattempo il condannato sia stato rimesso in libertà andando a risiedere in altra città.

Cass. pen. n. 2569/1992

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta (avanzata da lui stesso), della proposta (avanzata dagli uffici di procura), o dell'inizio di ufficio del procedimento (mosso su impulso dello stesso magistrato di sorveglianza). Ne consegue che in caso di aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata disposto dal magistrato di sorveglianza, la competenza per territorio va individuata con riferimento al momento in cui ha preso forma processuale l'iniziativa di detto magistrato che ha così cristallizzato la competenza territoriale destinata a rimanere ferma, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, anche nel caso che l'interessato sia stato trasferito o dimesso dall'istituto penitenziario in cui si trovava internato o ristretto al momento dell'iniziativa.

Cass. pen. n. 845/1992

Il tribunale di sorveglianza competente a decidere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà è, in base al disposto di cui all'art. 47 comma terzo della L. 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 11 della L. 10 ottobre 1986, n. 663, quello del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione e non già quello del luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 677 comma secondo c.p.p.; norma, quest'ultima, che, come si rileva dal suo testuale tenore, trova applicazione solo «se la legge non dispone diversamente» ed è, pertanto, da considerare derogata, nella specifica materia dell'affidamento in prova al servizio sociale, dalla disposizione ad hoc contenuta nel citato art. 47 dell'ordinamento penitenziario (da ritenere ancora in vigore ai sensi dell'art. 236 comma secondo del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Cass. pen. n. 164/1992

La deroga ai criteri generali per la determinazione della competenza territoriale in tema di procedimento di sorveglianza (fissati dall'art. 677 c.p.p.) di cui all'art. 47 ord. pen., tuttora in vigore per effetto dell'art. 236 att. c.p.p., è operante anche in materia di detenzione domiciliare.

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Roberto B. chiede
sabato 02/01/2021 - Toscana
“Salve,
mio fratello è stato condannato con pena detentiva di 4 anni e 4 mesi dal Tribunale di Milano.
Dal momento che è tossicodipendente il pm ha disposto sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione nonchè l'espiazione della residua pena (2 anni) agli arresti domiciliari fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza.
Ora considerato che mio fratello è agli arresti domiciliari in Toscana chiedo a quale autorità si deve chiedere la sostituzione della pena degli arresti con affidamento al comunità terapeutica territorialmente competente?
Peraltro la riferita Autorità giudiziaria deve essere quella di Milano ovvero di Firenze?
Distinti saluti”
Consulenza legale i 05/01/2021
Prima di rispondere al quesito, sembra opportuno effettuare una ricostruzione dei fatti, sulla base di quanto rappresentato.

Stando al racconto offerto, nel caso di specie è stato applicato l’art. 656, co. 10, c.p.p., secondo il quale, laddove il soggetto nei confronti del quale dovrà essere eseguita una pena detentiva si trova già agli arresti domiciliari, ove tale pena non superi il quantitativo di cui al co. 5 del medesimo articolo, il pubblico ministero sospende l’esecuzione e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza competente affinché questi valuti la comminazione di una misura alternativa alla detenzione.
Ora, pur non essendo noto se, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha già emesso il relativo provvedimento, è fuor di dubbio che l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 98 Testo Unico Stupefacenti, debba essere interposta al magistrato di sorveglianza competente.

In merito, delucidazioni sono fornite dall’art. 677 c.p.p. stando al quale, se il soggetto non è detenuto e/o internato, la competenza si radicherà:
- Nel luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio;
- Nel luogo in cui ha fu pronunciata la sentenza portata ad esecuzione.

Tornando al caso di specie, dunque, la competenza sembrerebbe spettare al tribunale di Firenze, ove l’interessato ha il domicilio, essendo agli arresti.

Ciò, tuttavia, non toglie che l’interessato, con la richiesta di concessione della misura alternativa, possa richiedere al Tribunale di essere “spostato” e di eseguire, dunque, l’affidamento in prova in una struttura diversa, anche lontana dal territorio fiorentino.

A tal fine, si consiglia comunque di fare riferimento ad un bravo avvocato penalista che, documentazione alla mano, possa gestire al meglio la fase esecutiva che, anche a livello procedurale, è estremamente complessa e articolata.