L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio (1) nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis(2)(3).
Note
(1)
La legge non prevede espressamente nessuna forma specifica per la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le quali possono essere effettuate dall'aggiudicatario per iscritto, mediante atto depositato in cancelleria, oppure oralmente in udienza.
In mancanza di tali dichiarazioni, le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
(2)
La dichiarazione di cui alla norma in analisi deve essere effettuata solamente dall'aggiudicatario, diversamente da quanto è previsto nella vendita senza incanto, in cui tutti gli offerenti devono effettuare tale dichiarazione.
(3)
Rubrica e comma 1 sono stati modificati dall'art. 3, comma 7, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".