Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 582 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario

Dispositivo dell'art. 582 Codice di procedura civile

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio (1) nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis(2)(3).

Note

(1) La legge non prevede espressamente nessuna forma specifica per la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le quali possono essere effettuate dall'aggiudicatario per iscritto, mediante atto depositato in cancelleria, oppure oralmente in udienza.
In mancanza di tali dichiarazioni, le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
(2) La dichiarazione di cui alla norma in analisi deve essere effettuata solamente dall'aggiudicatario, diversamente da quanto è previsto nella vendita senza incanto, in cui tutti gli offerenti devono effettuare tale dichiarazione.
(3) Rubrica e comma 1 sono stati modificati dall'art. 3, comma 7, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 582 Codice di procedura civile

Analogamente a quanto avviene nella vendita senza incanto a norma dell'art. 174 delle disp. att. c.p.c., l’aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che procede alla vendita, ossia il giudice dell'esecuzione o, eventualmente, il giudice delegato a norma dell' art. 578 del c.p.c..
In difetto le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria dello stesso giudice.

Occorre, tuttavia, precisare che mentre nella vendita senza incanto l'onere qui previsto è posto a carico di ogni offerente, essendo costui vincolato a tenere ferma la propria offerta, nel caso di vendita con incanto esso grava solo a carico dell'offerente che divenga aggiudicatario.

La dichiarazione potrà essere effettuata sia nel verbale di incanto che con atto separato depositato in cancelleria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!