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Articolo 575 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine delle offerte senza incanto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 575 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio2005, n. 80.

[Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto [disp. att. 175]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]

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