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Articolo 478 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Prestazione della cauzione

Dispositivo dell'art. 478 Codice di procedura civile

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata(1). Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo(2).

Note

(1) Nei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può imporre il versamento di una cauzione al quale è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo.
Tuttavia, è bene precisare che, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con l'atto di pignoramento, la prestazione di cauzione non è presupposto della notifica del titolo o del precetto che potrà comunque avvenire e poi, successivamente, verrà pagata la somma della cauzione. Se l'esecuzione viene iniziata, senza cauzione essa sarà ugualmente valida, ma il debitore potrà avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617; se l'opposizione non viene proposta, vorrà dire che il debitore, nel cui interesse è imposta la cauzione, vi ha rinunciato.
(2) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 478 Codice di procedura civile

In alcuni casi espressamente previsti dalla legge il giudice può imporre il versamento di una cauzione, a cui subordinare l’efficacia del titolo esecutivo.
Ciò, tuttavia, non comporta che prima del versamento della cauzione non si possano notificare il titolo ed il precetto, ma comporta soltanto l’impossibilità di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, di notificare l’atto di pignoramento.
Non è così per quella parte della dottrina che qualifica la cauzione come requisito attinente all’esigibilità del diritto di credito da tutelare esecutivamente, considerandola appunto come presupposto per la notificazione del titolo in forma esecutiva e del relativo precetto.

Qualora, poi, l’esecuzione dovesse essere iniziata senza il preventivo versamento della cauzione, essa sarà ugualmente valida, ma il debitore potrà avvalersi del rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..
La mancata proposizione nei termini dell’opposizione configura una rinuncia tacita da parte del debitore a far valere il suo interesse al versamento della cauzione.
Se la cauzione, invece, viene versata ma con modalità diverse da quelle indicate dal giudice, anche il precetto si considera viziato da illegittimità sostanziale, poiché intimato in forza di un titolo privo di efficacia esecutiva.

La seconda parte della norma dispone che l’avvenuto versamento della cauzione va fatto constare mediante annotazione in calce o a margine al titolo rilasciato ex art. 475 del c.p.c., ovvero con atto separato che deve essere unito al titolo; competente al rilascio del relativo certificato di cui all’art. 155 delle disp. att. c.p.c. è il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da atto stipulato da notaio o altro pubblico ufficiale, è quest'ultimo a dover certificare il versamento della cauzione.

La giurisprudenza assimila al versamento della cauzione la corresponsione dell’indennità di avviamento prevista dal terzo comma dell’art. 34 Legge 392/1978, affermando che tale corresponsione non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto. Pertanto, in caso di mancato versamento dell’indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione all’esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, ma non anche contro il precetto, il quale può essere legittimamente notificato prima di detta corresponsione.

Anche questa disposizione è stata interessata dalla Riforma del processo civile ad opera del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.
Nella sua versione originaria, la seconda parte dell’unico comma della disposizione prevedeva che “della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo”.
Per effetto della modifica dell’ art. 475 del c.p.c., invece, è venuto meno, a far data dal 1.3.2023, la necessità che il titolo esecutivo giudiziale (cambiali ed altri titoli di credito sono già posseduti in originale e in unico documento dal creditore) sia spedito in forma esecutiva, essendo necessario e sufficiente che esso sia spedito in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
La modifica della presente norma, dunque, risulta di mero coordinamento e consegue all’abolizione della formula esecutiva.
E’ stato, infatti, semplicemente espunto dalla seconda parte dell’unico comma dalla disposizione il riferimento alla necessità che l’eventuale prestazione della cauzione sia annotata in calce o a margine al titolo spedito “in forma esecutiva” o con atto separato che deve essere unito al titolo.

Massime relative all'art. 478 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24279/2020

Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cass. Civ. 13069/2007, RV597293 (Rigetta, Trib. Barletta, 10/10/2005).

Cass. civ. n. 4334/2009

In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.

Cass. civ. n. 828/1984

L'art. 478 c.p.c. — per il quale se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare la esecuzione finché quella non sia stata prestata — trova applicazione anche con riguardo al precetto, per l'inscindibile dipendenza di tale atto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, con la conseguenza che, ove sia disposta cauzione a norma della riferita disposizione, la sua mancata presentazione comporta preclusione pure per la stessa intimazione del precetto.

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