In alcuni casi espressamente previsti dalla legge il giudice può imporre il versamento di una
cauzione, a cui subordinare l’efficacia del
titolo esecutivo.
Ciò, tuttavia, non comporta che prima del versamento della cauzione non si possano notificare il titolo ed il
precetto, ma comporta soltanto l’impossibilità di procedere ad
esecuzione forzata e, dunque, di notificare l’atto di
pignoramento.
Non è così per quella parte della dottrina che qualifica la cauzione come requisito attinente all’esigibilità del diritto di credito da tutelare esecutivamente, considerandola appunto come presupposto per la
notificazione del titolo in forma esecutiva e del relativo precetto.
Qualora, poi, l’esecuzione dovesse essere iniziata senza il preventivo versamento della cauzione, essa sarà ugualmente valida, ma il debitore potrà avvalersi del rimedio della
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c..
La mancata proposizione nei termini dell’opposizione configura una rinuncia tacita da parte del debitore a far valere il suo interesse al versamento della cauzione.
Se la cauzione, invece, viene versata ma con modalità diverse da quelle indicate dal giudice, anche il precetto si considera viziato da illegittimità sostanziale, poiché intimato in forza di un titolo privo di efficacia esecutiva.
La seconda parte della norma dispone che l’avvenuto versamento della cauzione va fatto constare mediante annotazione in calce o a margine al titolo rilasciato ex
art. 475 del c.p.c., ovvero con atto separato che deve essere unito al titolo; competente al rilascio del relativo certificato di cui all’
art. 155 delle disp. att. c.p.c. è il
cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da atto stipulato da notaio o altro
pubblico ufficiale, è quest'ultimo a dover certificare il versamento della cauzione.
La giurisprudenza assimila al versamento della cauzione la corresponsione dell’indennità di avviamento prevista dal terzo comma dell’art. 34 Legge 392/1978, affermando che tale corresponsione non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto. Pertanto, in caso di mancato versamento dell’indennità di
avviamento, il conduttore può proporre opposizione all’esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, ma non anche contro il precetto, il quale può essere legittimamente notificato prima di detta corresponsione.
Anche questa disposizione è stata interessata dalla Riforma del processo civile ad opera del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.
Nella sua versione originaria, la seconda parte dell’unico comma della disposizione prevedeva che “
della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo”.
Per effetto della modifica dell’
art. 475 del c.p.c., invece, è venuto meno, a far data dal 1.3.2023, la necessità che il titolo esecutivo giudiziale (cambiali ed altri titoli di credito sono già posseduti in originale e in unico documento dal creditore) sia spedito in forma esecutiva, essendo necessario e sufficiente che esso sia spedito in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
La modifica della presente norma, dunque, risulta di mero coordinamento e consegue all’abolizione della formula esecutiva.
E’ stato, infatti, semplicemente espunto dalla seconda parte dell’unico comma dalla disposizione il riferimento alla necessità che l’eventuale prestazione della cauzione sia annotata in calce o a margine al titolo spedito “in forma esecutiva” o con atto separato che deve essere unito al titolo.