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Articolo 438 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito della sentenza di appello

Dispositivo dell'art. 438 Codice di procedura civile

Fuori dei casi di cui all'articolo 436 bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti(4).

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431 (2)(3).

Note

(1) Come la sentenza di primo grado, anche la sentenza d'appello deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo. Sarà poi la cancelleria a dover dare avviso alle parti dell'avvenuto deposito.
(2) Il secondo comma della norma in esame rinvia all'art. 431, in base al quale vi è la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del dispositivo della sentenza. Tuttavia, è bene precisare che tale facoltà viene riservata solamente al lavoratore quando venga pronunciata sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di crediti derivanti da uno dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 del c.p.c., restando esclusa per il datore di lavoro che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del lavoratore.
(3) In merito alla sospensione della esecuzione, l'opinione dottrinale prevalente ritiene applicabile, nel silenzio della legge, la previsione generale di cui all'art. 373 che consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di concedere la sospensione nel caso in cui dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 438 Codice di procedura civile

Anche la sentenza d’appello, come quella di primo grado, deve essere depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla sua pronunzia.
Una volta depositata, è la cancelleria a dover dare avviso alle parti dell’avvenuto deposito.
Occorre, comunque, precisare che il deposito oltre il termine qui previsto non comporta la nullità della sentenza, così come non incide sulla sua validità l’omessa indicazione nell’intestazione dei nominativi dei componenti del collegio.

Con la Riforma Cartabia il primo comma di questa norma è stato modificato inserendovi la previsione “fuori dei casi di cui all’art. 436 bis del c.p.c.””, ovvero dei casi in cui debba essere dichiarata l’inammissibilità, l’improcedibilità, la manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Il secondo comma fa poi rinvio al secondo comma dell’431cpc, secondo cui è possibile procedere ad esecuzione forzata in forza del solo dispositivo della sentenza.
Occorre, tuttavia, precisare che questa è una facoltà riservata esclusivamente al lavoratore nei casi in il datore di lavoro venga condannato al pagamento di crediti derivanti da uno dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 del c.p.c., mentre non se ne può avvalere il datore di lavoro che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del lavoratore.

Nel silenzio della legge, si ritiene applicabile anche l’art. 373 del c.p.c., norma che consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di concedere la sospensione dell’esecuzione nel caso in cui da tale esecuzione possa derivarne un danno grave ed irreparabile.

La sentenza d’appello può confermare ovvero riformare parzialmente o totalmente la sentenza impugnata; in caso di riforma parziale, ossia relativa solo ad alcune delle statuizioni della sentenza impugnata, la stessa ha effetto anche sulle parti della sentenza impugnata che dipendono dalla parte riformata, in virtù del c.d. effetto espansivo interno.

La pubblicazione della sentenza di riforma, poiché comporta la caducazione del titolo esecutivo, impedisce di porre in esecuzione la sentenza riformata o di proseguire l'esecuzione intrapresa (è stata anche ritenuta ammissibile nel giudizio di appello la domanda volta alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado appellata).

Massime relative all'art. 438 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2348/1980

Anche nel rito del lavoro, la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione gią posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata.

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