(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro, la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione gią posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata.