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Articolo 380 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Dispositivo dell'art. 380 ter Codice di procedura civile

Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380 bis 1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito(1).

[omissis](2)

[omissis](2)

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

(2) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

Spiegazione dell'art. 380 ter Codice di procedura civile

Anche questa norma è stato oggetto di profonda modifica per effetto della Riforma Cartabia.
Infatti, viene adesso disposto, in funzione del raggiungimento di obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, l’applicazione del procedimento ex art. 380 bis 1 del c.p.c. al rito per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.
L’unica particolarità può rinvenirsi nella circostanza che nei regolamenti di competenza e di giurisdizione il pubblico ministero deposita sempre le sue conclusioni scritte (nel termine stabilito dall’art. 380-bis.1 c.p.c.), laddove, negli altri casi in cui si ricorre al procedimento camerale, il pubblico ministero ha la facoltà di depositare le sue conclusioni scritte.

Massime relative all'art. 380 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28182/2020

Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO).

Cass. civ. n. 4190/2016

Nel procedimento per la decisione sul regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sono irricevibili le note di replica depositate dalla parte all'esito della discussione, se nell'adunanza camerale il P.M. si è limitato a confermare le conclusioni scritte notificate alle parti. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 4268/2012

La previsione dell'art. 380 ter, ultimo comma, c.p.c., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380 bis c.p.c., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino.

Cass. civ. n. 30253/2011

A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.l.vo n. 40 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 380 ter c.p.c. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell'art. 390, primo comma, c.p.c. come momento ultimo dell'ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione dell'adunanza della Corte, di cui al secondo comma della detta norma.

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