(massima n. 1)
La previsione dell'art. 380 ter, ultimo comma, c.p.c., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380 bis c.p.c., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino.