Cass. civ. n. 25453/2025
Nel caso di differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione, operato in blocco per tutte le cause, non è valido ai fini della costituzione tempestiva dei convenuti, ove non espressamente motivato e non menzionato quale rinvio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.
Cass. pen. n. 23904/2025
Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 22863/2025
Ai fini della tempestività della costituzione del convenuto, secondo l'art. 166 c.p.c., il termine deve essere calcolato considerando il ventesimo giorno precedente l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero l'udienza differita ai sensi del comma quinto dell'art. 168-bis c.p.c.; non rileva invece il differimento disposto d'ufficio ai sensi del comma quarto della stessa disposizione. La costituzione oltre tale termine deve ritenersi tardiva con le connesse decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Cass. civ. n. 21739/2025
Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita).
Cass. civ. n. 13838/2025
In tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.
Cass. civ. n. 11649/2025
In tema di calcolo dei termini a ritroso per la costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c. deve essere computato considerando come dies a quo la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione e non quella eventualmente successiva a cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato. Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c. non comporta il rinvio del termine per la costituzione del convenuto.
Cass. civ. n. 8309/2025
La costituzione tardiva del convenuto rispetto alla data della prima udienza indicata nell'atto di citazione non può essere sanata dal decreto di differimento dell'udienza emesso dal giudice ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, né considerata tempestiva in relazione alla nuova data dell'udienza stessa.
Cass. civ. n. 4411/2025
Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.
Cass. civ. n. 21148/2024
Ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 166 cod. proc. civ., il termine per la costituzione del convenuto e, conseguentemente, per la proposizione dell'appello incidentale, deve essere calcolato a ritroso a partire dalla data dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Nel caso di differimento d'ufficio dell'udienza da parte del giudice ex art. 168-bis, comma 4, cod. proc. civ., il termine resta ancorato alla data originariamente indicata nell'atto di citazione.
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Ai fini della tempestiva proposizione dell'appello incidentale, se l'udienza di comparizione è differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., il termine per la costituzione decorre a ritroso dalla data dell'udienza originariamente indicata nell'atto di citazione. Il giorno di partenza del computo è escluso e il giorno terminale è incluso.
Cass. civ. n. 18450/2024
Il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione. Di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Cass. civ. n. 18423/2024
Il termine per proporre l'appello incidentale, in assenza di un'esplicita qualificazione normativa come "libero", va calcolato escludendo il giorno iniziale ("dies a quo") e computando quello finale ("dies ad quem"), che rappresenta il ventesimo giorno precedente l'udienza indicata nell'atto di citazione o differita d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 3445/2024
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/03/2019)
Cass. civ. n. 2299/2017
Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 24294/2014
Nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato con l'atto introduttivo va disposto per l'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio, sicché è onere delle parti presentarsi all'udienza successiva secondo il calendario ufficiale. Nè osta in senso contrario il carattere speciale del rito di opposizione alle sanzioni amministrative atteso che l'introduzione del giudizio e l'instaurazione del contraddittorio avvengono in una forma comunque equipollente a quella disciplinata dagli artt. 318 e 168 bis cod. proc. civ. (Rigetta,Trib. Roma, 30/12/2011).
Cass. civ. n. 17032/2008
Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore ; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 1402/1996
In base al meccanismo dell'art. 168 bis c.p.c., l'udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell'udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l'anticipazione «d'ufficio» dell'udienza — alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione — lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo.
Cass. civ. n. 1197/1996
Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L'esercizio di tale potere senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza.
Cass. civ. n. 11688/1993
Il presidente del tribunale o della corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, è titolare del potere-dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell'ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 168 bis c.p.c. faccia testualmente menzione della sola attività di assegnazione.
Cass. civ. n. 2928/1973
Lo spostamento d'ufficio dell'udienza di comparizione — previsto dall'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. — non vale ad integrare il termine di comparizione insufficiente.
Corte cost. n. 144/1973
Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall'art. 101 della Costituzione. In conseguenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunale divisi in più sezioni, di assegnarle ad una di esse.
Cass. civ. n. 3580/1956
La designazione del giudice istruttore, ove avvenga con un provvedimento non formalmente regolare, non può importare nullità del procedimento e della sentenza che lo ha chiuso, quando il provvedimento, sia pure irritualmente emesso abbia ugualmente raggiunto il suo scopo.
Cass. civ. n. 2612/1952
La norma di cui agli artt. 168 bis c.p.c. e 82 delle disposizioni di attuazione trova applicazione sia nel caso in cui il giudice designato non tenga per disposizione generale udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, sia nel caso in cui la data fissata dall'attore in citazione sia diversa da quella riservata esclusivamente per la predetta prima comparizione. Nessuna nullità o altra sanzione commina la legge per il caso in cui l'udienza di comparizione fissata dall'attore non coincida con quella destinata dal presidente del tribunale adito, in via generale per la prima comparizione.