(massima n. 1)
Lo stato di sospensione del processo (nella specie, per effetto di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una questione interpretativa di norme comunitarie) non preclude la proponibilitā del regolamento preventivo di giurisdizione, perché non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quest'ultimo, non č di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito. (Dichiara inammissibile).