Cass. civ. n. 7243/2017
La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.
Cass. civ. n. 21092/2007
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.
Cass. civ. n. 5746/2001
In materia di querela di falso, solo l'attenuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma c.p.c. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo – essendo venuta meno la pregiudizialità penale – all'accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.
Cass. civ. n. 3625/1999
Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 2717/1977
Con la sentenza che accerta la falsità di un documento (nella specie, cambiale), è consentito al giudice del merito di disporne il ripristino nel testo originario, ai sensi degli artt. 226 c.p.c., e 480 c.p.p., attingendo ad elementi estranei al documento medesimo.
Cass. civ. n. 1026/1962
Sia il giudice penale che quello civile, qualora accertino una falsità, ne ordinano la cancellazione, totale o parziale, ovvero la ripristinazione, mediante la rinnovazione o la riforma del documento (artt. 480 e 481 c.p.p., 226 e 227 c.p.c.). Se l'accertamento della falsità viene compiuto in sede penale e il giudice non provveda con la sentenza stessa, né con il rinvio alla sede esecutiva con l'intervento di tutti gli interessati, deve provvedere il giudice civile, avanti al quale la causa sia successivamente proposta in contraddittorio di tutte le parti. Detto giudice non può, pertanto, limitarsi a far salva alle parti la possibilità di una correzione del documento, nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di rito civile.
Cass. civ. n. 891/201
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.