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Articolo 209 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Chiusura dell'assunzione

Dispositivo dell'art. 209 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione (1) quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione (2).

Note

(1) Il giudice istruttore può dichiarare espressamente chiusa l'istruzione probatoria con ordinanza, revocabile e modificabile ai sensi degli articoli 177 e 178, dallo stesso giudice istruttore o dal collegio. La chiusura dell'istruzione consegue anche, implicitamente, alla fissazione da parte del giudice dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
(2) Secondo la giurisprudenza, il giudice può ritenere superflua la prova se reputa di avere già in mano tutti gli elementi necessari alla decisione; la dottrina sostiene invece che la prova è superflua se è conforme al convincimento del giudice.

Spiegazione dell'art. 209 Codice di procedura civile

Il potere di dichiarare chiusa la fase dell’assunzione dei mezzi di prova spetta unicamente al giudice avanti al quale pende il giudizio, anche nel caso in cui l'assunzione sia stata delegata ad altro giudice (italiano o straniero o ad organi consolari) e si esercita mediante l’emissione di un provvedimento formale avente generalmente la forma di ordinanza, il quale può anche essere implicitamente contenuto nel rinvio alla precisazione delle conclusioni (nei rari casi di procedimento collegiale, nella rimessione della causa al collegio per la decisione).

Sin dalla riforma del 1990, è stata ritenuta non più configurabile una revoca dell'ordinanza di chiusura, essendosi ormai verificate le preclusioni istruttorie, adesso previste ai commi 6 e 8 dell’art. 183 del c.p.c..
Malgrado ciò, si ammette la possibilità che, dopo la chiusura della fase istruttoria, venga disposta la sua riapertura ed una sua rinnovazione, qualora ciò risulti funzionale alla decisione di merito.
E’ tuttavia, opportuno che le parti precisino contemporaneamente le conclusioni di merito, e ciò onde non incorrere in decadenza e non vedersi considerate come definitive le conclusioni formulate in precedenza (si ritiene, infatti, che in caso di rinnovazione non sia poi necessario procedere ad una nuova udienza di precisazione delle conclusioni).

Leggendo la norma se ne ricava che tre sono le ipotesi al ricorrere delle quali il giudice provvede, anche d'ufficio, a dichiarare chiusa l'assunzione, e precisamente:
  1. si è esaurita l’intera fase istruttoria, ossia sono stati assunti tutti i mezzi probatori precedentemente ammessi;
  2. le parti sono state dichiarate decadute dal diritto di far assumere uno o più mezzi di prova;
  3. il giudice, alla luce delle risultanze probatorie già acquisite, ritiene superflua l'ulteriore assunzione delle prove ammesse.

In relazione a quest’ultima ipotesi è diffusa in dottrina l'opinione secondo cui una prova può essere considerata superflua (e dunque legittimamente esclusa dall'assunzione), solo nel caso in cui i risultati già raggiunti siano sufficienti per la decisione.
In caso contrario si avrebbe una palese violazione delle garanzie di difesa di quella parte a sostegno della cui posizione la prova doveva essere assunta.

Trattasi di una facoltà che il giudice può esercitare in applicazione del principio dell'economia endo-processuale, ma che di fatto comporta per lo stesso giudice il rischio di venir meno, seppure involontariamente, ai propri doveri di imparzialità, pregiudicando il fondamentale diritto di difesa della parte che aveva interesse all'assunzione della prova esclusa.

La superfluità della prova va dichiarata per mezzo di un provvedimento avente natura di ordinanza che, in quanto tale, può sempre essere revocata (con conseguente riapertura della fase di assunzione) nel caso in cui il giudice istruttore si renda conto di aver erroneamente ritenuto superflue prove che, invece, risultano utili alle considerazioni da svolgersi in sede di decisione finale.


Massime relative all'art. 209 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11810/2016

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione. (Rigetta, App. Genova, 27/04/2012).

Cass. civ. n. 13375/2009

Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua. (Rigetta, Trib. Voghera, 02/12/2005).

Cass. civ. n. 22843/2006

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. (Rigetta, App. Messina, 24 Luglio 2001).

Cass. civ. n. 9942/1998

Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.

Cass. civ. n. 4718/1984

L'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e l'irrilevanza delle prove dedotte.

Cass. civ. n. 3378/1980

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori non assunti, indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza.

Cass. civ. n. 2036/1980

Nel provvedimento di chiusura dell'istruzione deve ritenersi implicita la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere il mezzo istruttorio che, sebbene ammesso, non sia stato espletato per inerzia processuale.

Cass. civ. n. 1399/1980

L'ordinanza che dichiara chiusa l'istruttoria quando ravvisa superflua, per i risultati raggiunti, l'ulteriore assunzione di mezzi di prova, non può, violando i diritti della difesa, rinvenire l'estremo della superfluità nelle acquisizioni testimoniali ex uno latere, salvo che espressamente od implicitamente dichiari l'altra parte decaduta dall'espletamento di quel mezzo istruttorio.

Cass. civ. n. 27/1980

Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi istruttori quando, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali d'apprezzamento, ritenga già sicuramente raggiunta la prova dei fatti di cui si discute, né, in tal caso, occorre che egli li respinga esplicitamente, bastando che la sua volontà risulti per implicito dalla motivazione della raggiunta certezza.

Cass. civ. n. 3598/1979

Non sussiste l'obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorché i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero già sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino già acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Tale accertamento negativo di rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.

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