(massima n. 1)
Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua. (Rigetta, Trib. Voghera, 02/12/2005).