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Articolo 184 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rimessione in termini

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 184 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 46, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.]

Ratio Legis


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