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Articolo 172 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza per la designazione del giudice istruttore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 172 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla Legge 14/07/1950, n. 581.

[Nella citazione o nella comparsa di risposta le parti possono proporre istanza al presidente del tribunale affinchè designi il giudice istruttore. L'istanza può anche essere proposta con separato ricorso. Se l'istanza non è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il processo si estingue.]

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