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Articolo 171 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Memorie integrative

Dispositivo dell'art. 171 ter Codice di procedura civile

(1)Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

  1. 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
  2. 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
  3. 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Note

(1) Disposizione introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 171 ter Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare le memorie integrative che le parti possono depositare una volta che il giudice istruttore ha effettuato le verifiche preventive e sempre prima dell’udienza.

Si tratta, di fatto, delle stesse tre memorie contemplate dal previgente comma 6 dell’art. 183 c.p.c., le quali, dopo la prima udienza, vengono anticipate a un termine anteriore, per consentire che all’udienza il tema di causa sia perfettamente delineato e possano essere assunte le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.

Il legislatore della Riforma ha preferito parificare i termini per tutte le parti, prendendo in considerazione le ipotesi di giudizi plurisoggettivi, sia ab origine (caso delle domande trasversali) che ad esito della chiamata del terzo da parte del convenuto, sulla quale il giudice pronuncia, ad esito delle verifiche preliminari, fissando una nuova udienza, dalla quale dunque devono decorrere per tutte le parti i termini di cui alla norma in esame.

Non è stata, invece, prevista l’anticipata facoltà anche per l’attore di chiamare in causa un terzo se l’esigenza sorge dalle difese del convenuto, e ciò perché tale facoltà (che, in realtà, corrisponde a una situazione nella prassi assai rara), avrebbe determinato indistintamente per tutti i giudizi un allungamento dei tempi incongruo rispetto ai benefici perseguiti e soprattutto incompatibile con le finalità di semplificazione e celerità poste dalla delega quali obiettivi generali di tutta la riforma.

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