(massima n. 1)
Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L'esercizio di tale potere senza l'osservanza delle formalitā di cui all'art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullitā, una mera irregolaritā di carattere interno che non incide sulla validitā dell'atto e non č causa di nullitā del giudizio e della sentenza.