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Articolo 817 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Compensazione

Dispositivo dell'art. 817 bis Codice di procedura civile

Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato(1).

Note

(1) La norma in analisi, anch'essa inserita dal d.lgs.40/2006, attribuisce agli arbitri la competenza a conoscere anche dell'eccezione di compensazione sempre nei limiti della domanda, anche se la convenzione d'arbitrato non contempla il controcredito. Questo per soddisfare un'esigenza di economia processuale proprio favorendo la risoluzione di eventuali questioni che possono sorgere anche al di là dei limiti tracciati dall'iniziale domanda proposta.

Spiegazione dell'art. 817 bis Codice di procedura civile

L’art. 817 bis c.p.c. si occupa di disciplinare la questione attinente all'eccezione di compensazione.
Si prevede che gli arbitri possano conoscere dell'eccezione di compensazione nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.
Scopo di questa norma è quello di soddisfare esigenze pratiche riscontrate sul campo, avendo la prassi insegnato che l'evolversi del procedimento arbitrale può portare ad una moltiplicazione delle domande.
Pertanto, esigenze di economia processuale hanno suggerito di risolvere più velocemente possibile quelle questioni che possono determinare rallentamenti o complicazioni procedurali.

La norma permette adesso di comporre contrapposti interessi, costituiti dalle domande riconvenzionali, aventi ad oggetto il controcredito, anche nel caso in cui la fonte del controcredito non sia ricompresa nell'oggetto della convenzione di arbitrato, purché nei limiti del valore della domanda.
Quest’ultima precisazione deve intendersi nel senso che se il controcredito è maggiore rispetto al credito fatto valere dall'attore, gli arbitri potranno dare riconoscimento del primo soltanto entro i limiti del valore del credito dell'attore.

L'eccezione prevista dalla norma in esame potrebbe essere ricondotta nella categoria degli accertamenti incidentali ex lege, conoscibile dagli arbitri incidenter tantum.
In ogni caso, si ritiene che l'allargamento dell'oggetto del processo a seguito dell'eccezione di compensazione comporti la necessità di un'espressa accettazione degli arbitri e la possibilità che venga concessa una proroga del termine per la pronuncia del lodo.

E’ possibile affermare che sul controcredito opposto in compensazione oggi gli arbitri possano sempre decidere con efficacia di giudicato, contrariamente all'orientamento precedentemente espresso dalla dottrina, secondo cui nell'ipotesi di controcredito estraneo all'accordo compromissorio gli arbitri avrebbero dovuto limitarsi a conoscere della questione incidenter tantum.

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