Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
- 1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756 (1);
- 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [762 ss.], dell'istanza e del decreto di rimozione [752 ss.];
- 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [764 ss.] con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto(2).
La copia indicata nel n. 2 e la nota indicata nel n. 3 sono unite all'inventario.
Note
(1)
La norma in esame disciplina le modalità di redazione dell'inventario nel caso in cui debba procedervi un notaio. In tal caso il cancelliere consegna al notaio le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi e la copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione. Inoltre, il cancelliere consegna una nota delle eventuali opposizioni proposte ai sensi dell'art. 764 del c.p.c..
(2)
Al n. 3) del comma 1, le parole "o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 8, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".