Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772 (1), alle persone indicate nell'articolo 771 (2).
Note
(1)
La norma indica che i sigilli possono essere rimossi solamente dopo che sono stati avvisati il coniuge superstite, gli eredi legittimi, i legatari ed i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione.
(2)
Al fine di avvisare le persone indicate dagli articoli menzionati dalla norma in esame, l'ufficiale che procede alla rimozione (765) deve dare avviso alle persone interessate, almeno tre giorni prima del luogo, del giorno e dell'ora in cui darà inizio alle operazioni.
In caso di fallimento, tale avviso sarà indirizzato al fallito e al comitato dei creditori i quali possono intervenire al procedimento di rimozione.
In caso di fallimento, tale avviso sarà indirizzato al fallito e al comitato dei creditori i quali possono intervenire al procedimento di rimozione.