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Articolo 757 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Conservazione di testamenti e di carte

Dispositivo dell'art. 757 Codice di procedura civile

Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice (1) provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori (2).

Note

(1) Anche in tal caso la parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) Nelle ipotesi descritte dalla norma in esame , giudice assume i provvedimenti necessari alla conservazione di documenti come la nomina di un custode o la consegna del testamento ad un notaio per la pubblicazione sotto forma di decreto.

Spiegazione dell'art. 757 Codice di procedura civile

La norma disciplina la particolare ipotesi in cui, durante la procedura di apposizione dei sigilli, siano rinvenuti testamenti o altre carte di rilievo, disponendo che il giudice debba adottare, secondo il suo libero apprezzamento, le misure che riterrà più opportune per la loro conservazione, potendone tra l’altro delegare la sorveglianza ad un custode nominato ex art. 759 del c.p.c..

Se viene ritrovato un testamento, si ritiene più opportuno che ne venga disposta la immediata consegna al notaio, il quale provvederà alla sua pubblicazione secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 620 del c.c..

Qualora, nel corso della stessa giornata, il giudice non possa adottare le opportune misure, dopo aver descritto i documenti nel processo verbale, li potrà chiudere in un involto, che avrà cura di sigillare e sottoscrivere alla presenza delle parti, stabilendo in quella sede il giorno e l'ora in cui adotterà i successivi provvedimenti relativi alla loro conservazione.
I provvedimenti ulteriori, a cui fa riferimento il secondo comma della norma, assumeranno la forma del decreto, revocabile e modificabile in ogni tempo; con tali provvedimenti il giudice dispone della custodia dei documenti e degli eventuali ulteriori adempimenti ad essi correlati.

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