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Articolo 755 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Poteri del giudice

Dispositivo dell'art. 755 Codice di procedura civile

Se le porte sono chiuse (1), o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68](2).

Note

(1) La norma descrive i casi in cui in seguito all'autorizzazione all'apposizione dei sigilli, nella procedura materiale della loro apposizione, sorgano difficoltà. In tali casi la norma prevede espressamente che il giudice possa ordinare l'apertura delle porte dei locali nei quali si trovano i beni mobili da sigillare facendo ricorso, se occorre, alla forza pubblica.
Di tutte queste operazioni verrà redatto apposito verbale da parte del cancelliere nominato responsabile dal giudice.
(2) Nel caso in cui il locale sia abitato, il giudice non può estromettere i soggetti che vi si trovano, ma deve limitarsi a descrivere i beni all'interno del locale e a disporre l'accantonamento dei medesimi o di parte di essi in un vano dell'immobile, disponendo che i sigilli vengano apposti solamente alla porte di ingresso del vano. Infine, si precisa che solamente in casi eccezionali, il giudice che non può adottare tali misure non può che sospendere le operazioni e rimettere le parti dinanzi al giudice competente.

Spiegazione dell'art. 755 Codice di procedura civile

Organo giurisdizionale competente all'apposizione dei sigilli è il Tribunale, mentre la materiale attività di apposizione viene svolta dal cancelliere, il quale redige delle operazioni compiute processo verbale, che sarà da lui stesso sottoscritto.

L'attività di apposizione dei sigilli va compiuta su tutti i beni mobili del defunto o dell'incapace, fatta eccezione per quelli che sono dagli stessi semplicemente detenuti; per l’individuazione di tali beni, il giudice compie una sommaria delibazione sulla titolarità e sul possesso degli stessi.

I sigilli vengono apposti sulle porte chiuse a chiave e sulle serrature dei locali in cui si trovano i beni e le relative chiavi vengono affidate al cancelliere.
Secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, il giudice è competente ad emettere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il buon fine delle operazioni, sia prima che dopo l'apposizione dei sigilli.
Tali provvvedimenti vengono qualificati in dottrina come "accessori", per evidenziare che gli stessi non possono che essere funzionali a superare le difficoltà materiali che si frappongono all'apposizione dei sigilli, e che in nessun caso possono valere per statuire su pretese di rivendicazione o richieste di restituzione, provenienti dalle parti o da terzi, le quali, invece, non potranno che essere proposte e decise in sede di tutela ordinaria.

Sempre secondo quanto previsto dalla presente norma, il giudice può impartire le disposizioni che ritiene opportune per aprire porte o superare ostacoli e difficoltà, mentre non ha alcun potere di estromettere persone dai locali ove deve provvedere all’apposizione dei sigilli.
Pertanto, se l'immobile è abitato, i beni vengono descritti nel processo verbale e quelli per i quali sia possibile, in quanto asportabili, vengono collocati in una stanza, sulle cui porte vengono apposti i sigilli a garanzia che nessuno vi entri.
Per il superamento delle difficoltà che dovessero insorgere, il giudice può anche richiedere l'intervento della forza pubblica ,secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 68 del c.p.c..

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