Se le porte sono chiuse (1), o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68](2).
Note
(1)
La norma descrive i casi in cui in seguito all'autorizzazione all'apposizione dei sigilli, nella procedura materiale della loro apposizione, sorgano difficoltà. In tali casi la norma prevede espressamente che il giudice possa ordinare l'apertura delle porte dei locali nei quali si trovano i beni mobili da sigillare facendo ricorso, se occorre, alla forza pubblica.
Di tutte queste operazioni verrà redatto apposito verbale da parte del cancelliere nominato responsabile dal giudice.
Di tutte queste operazioni verrà redatto apposito verbale da parte del cancelliere nominato responsabile dal giudice.
(2)
Nel caso in cui il locale sia abitato, il giudice non può estromettere i soggetti che vi si trovano, ma deve limitarsi a descrivere i beni all'interno del locale e a disporre l'accantonamento dei medesimi o di parte di essi in un vano dell'immobile, disponendo che i sigilli vengano apposti solamente alla porte di ingresso del vano. Infine, si precisa che solamente in casi eccezionali, il giudice che non può adottare tali misure non può che sospendere le operazioni e rimettere le parti dinanzi al giudice competente.